La Mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie, in base alla quale un terzo neutrale, imparziale ed indipendente – il Mediatore –assiste le parti in conflitto, guidando la loro negoziazione e orientandole verso la ricerca di un accordo reciprocamente soddisfacente mediante l’ascolto attivo e la mutua collaborazione. Le parti, nel corso dell’incontro, esprimono la loro visione del conflitto ed ascoltandosi reciprocamente, possono giungere alla soluzione dello stesso secondo i bisogni e gli interessi personali.
Ai sensi dell’art. 5 co. 2 del Dlgs. 28/10, la procedura di mediazione può essere attivata su domanda di parte prima di iniziare un giudizio, su invito del giudice oppure quando è prevista da una clausola contrattuale di mediazione.
Dal 20 marzo 2011 il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità (art. 5 co.1 Dlgs. 28/10) nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica, risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Il mediatore si caratterizza per:
- imparzialità: egli infatti non favorisce nessuna delle parti
- indipendenza: non ha legami oggettivi o soggettivi con le parti
- neutralità: non ha un diretto interesse all’esito del procedimento di mediazione
IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione si avvia tramite il deposito della domanda di mediazione presso l’APEC, utilizzando il modulo predisposto ovvero una domanda scritta con gli stessi contenuti. Il Responsabile dell’Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda.
Caratteristiche della Mediazione:
RAPIDITÀ
Il procedimento di mediazione può avere una durata massima di 3 mesi decorrenti dal deposito della domanda di mediazione (art. 6 Dlgs. 28/10).
ECONOMICITÀ
I costi della procedura sono unicamente quelli indicati nella tabella delle indennità (v. pagina modulistica) approvata dal Ministero di Giustizia.
RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione tutela il diritto alla riservatezza delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, prevedendone l’inutilizzabilità nel successivo giudizio. Il conciliatore e le parti, infatti, sono tenute alla massima segretezza su tutto quanto appreso e dichiarato durante la conciliazione, sulla conciliazione stessa e sui contenuti dell’ accordo finale. Le dichiarazioni che verranno rilasciate in sede di conciliazione, si riterranno effettuate al solo fine del tentativo di conciliazione. Al riguardo le parti si impegnano, anticipatamente e per iscritto, a non riutilizzare dette dichiarazioni in sede contenziosa come ammissione di colpa né a citare il conciliatore come testimone.
EFFICACIA DELL’ACCORDO
Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati ha valore di contratto tra le parti: può costituire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Può altresì essere omologato dal Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale ed il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative (art.12 Dlgs.28/10).
REGIME FISCALE E TRIBUTARIO
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di Euro 50.000,00.